Il documento che segue mira a rendere noti, in modo semplice e comprensibile da parte di tutti, l’organizzazione e il tipo di servizio che questa Scuola intende offrire. Il fine è quello di rendere trasparente l’operato della Scuola, aprendolo alle eventuali proposte e suggerimenti che possono pervenire dalle parti sociali.
La carta dei servizi della scuola mette in evidenza in particolare:
- i principi fondamentali ai quali questa Istituzione Scolastica ispira la propria attività;
- i fattori di qualità, ossia le caratteristiche che cercano di rendere soddisfacente il servizio;
- gli obiettivi ai quali le varie proposte tendono;
- gli strumenti per valutare l’attività svolta e mettere in atto azioni migliorative ed eventuali correttivi;
- i mezzi messi a disposizione degli utenti per segnalare eventuali disfunzioni e per avanzare proposte di miglioramento.
La carta dei servizi coinvolge tutte le componenti scolastiche: studenti, docenti, genitori, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, dirigente scolastico.
Essa rende note le modalità attraverso cui il Liceo si organizza per assicurare agli studenti l’attuazione intenzionale e sistematica dei processi di insegnamento e di apprendimento, finalizzati alla formazione dell’uomo e del cittadino, nel quadro dei principi e dei valori costituzionali.
Il servizio scolastico è definito dalla scuola autonoma sulla base degli indirizzi e della normativa stabiliti a livello nazionale e nel rispetto della politica formativa territoriale, alla quale concorre in modo attivo con proposte e indicazioni dei propri organi di governo.
ART. 1
Sulle fonti giuridiche della Carta dei servizi
La presente Carta dei servizi (d’ora in avanti Carta) del Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” di Cagliari, è il documento di garanzia sul servizio scolastico che l’Istituto offre alla propria utenza rendendosene responsabile.
La Carta assume come principale fonte di ispirazione dei propri principi gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana.
Le norme e le procedure indicate in tale Carta fanno inoltre riferimento, recependola, alla seguente normativa:
Decreto Legislativo n. 29 del 03.02.1993 (Razionalizzazione dell’organizzazione della amministrazione pubblica e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), integrato e modificato dal D.Lgs. n. 470 del 18.11.1993, e dal D.Lgs. n. 546 del 23.12.1993;
Legge n. 20 del 14.01.1994 (Controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni);
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 (Criteri di erogazione dei servizi pubblici);
Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alla scuole di ogni ordine e grado) e relativi rimandi ad altre disposizioni;
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11.10.1994 (Direttiva sui principi per l’ istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19.05.1995 (Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di “carte dei servizi pubblici”);
Decreto Legge n.163 del 12.05.1995, convertito con modifiche dalla Legge n. 273 del 11.07.1995 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’ efficienza delle pubbliche amministrazioni);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.06.1995 (Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi scolastici”);
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola” sottoscritto il 04.08.1995 tra l’ Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali CGIL/Scuola, SINASCEL/CISL, SISM/CISL e UIL/Scuola.
Per quanto non espressamente normato dalla presente Carta si rimanda alle disposizioni legislative di cui al comma 2 di questo articolo.
ART. 2
Sull’uguaglianza degli utenti
L’Istituto si impegna a garantire un uguale trattamento a tutti i suoi utenti nella erogazione del servizio scolastico. Nessuna discriminazione per motivi riguardanti, sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinione politica, condizione psico-fisica e socio-economica sarà tollerata e tanto meno avallata dagli organi preposti alla gestione dell’Istituto medesimo.
ART. 3
Sulla imparzialità del servizio scolastico
Il servizio scolastico dovrà essere improntato alla massima imparzialità e obiettività.
L’Istituto, attraverso le sue componenti, garantisce la regolarità e la continuità del servizio scolastico, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto delle norme e dei principi sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.
ART. 4
Sull’accoglienza e integrazione
L’Istituto favorisce, attraverso l’approntamento di una serie di azioni annualmente pianificata, l’ accoglienza dei genitori e degli alunni, nonché l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.
Ogni operatore scolastico dell’Istituto è tenuto, nello svolgimento della propria attività, al rispetto dei diritti e degli interessi degli alunni.
ART. 5
Sul diritto di scelta e regolarità della frequenza
È riconosciuto il diritto dell’utente alla scelta della istituzione scolastica, nei limiti della capienza medesima. Nel caso di eccedenza di domande si procederà ad una selezione secondo il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, etc.).
Con interventi pianificati annualmente, tesi a prevenire la dispersione scolastica, coinvolgendo altri enti territoriali interessati, l’Istituto garantisce la regolarità e la funzionalità del servizio scolastico.
ART. 6
Sulla partecipazione alla gestione della scuola
La gestione partecipata dell’Istituto avviene nell’ambito e per mezzo degli organi collegiali e delle procedure vigenti, l’indicazione delle stesse per il funzionamento di tali organi è contenuta nell’ apposito regolamento d’Istituto, integrante il progetto educativo d’istituto di cui al successivo art. 9.
Il comportamento gestionale degli organi collegiali di cui al precedente comma 1 deve essere improntato alla realizzazione degli standard generali di servizio di cui ai successivi articoli 8, 15, 16 e 18.
L’Istituto si impegna a favorire, per quanto di competenza degli organi preposti al suo funzionamento, le attività extra-scolastiche che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo, nei termini della normativa vigente, l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario del servizio scolastico, stipulando con i soggetti privati o pubblici apposite convenzioni d’uso.
Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione alla gestione della scuola l’Istituto garantisce la massima semplificazione delle procedure di attuazione del servizio scolastico ed un’informazione completa e trasparente sul medesimo.
L’orario di servizio di tutte le componenti si informa a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e sull’offerta formativa integrata.
L’Istituto garantisce e organizza, con apposita pianificazione annuale delle linee d’indirizzo e delle strategie di intervento, le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali.
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un impegno per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari.
ART. 7
Sulla libertà d’insegnamento
La libertà d’insegnamento dei docenti si esplica nella programmazione dell’attività didattica, la quale deve garantire la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studio dell’Istituto.
ART. 8
Sulla qualità delle attività educative
L’Istituto si rende responsabile della qualità delle attività educative programmate e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, rispetto degli obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
L’Istituto individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni.
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, compatibilmente con la disponibilità degli stessi, l’Istituto assume come criteri di riferimento la funzionalità educativa riguardo agli obiettivi formativi prefissati e la rispondenza alle esigenze dell’utenza.
Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa il docente deve operare in coerenza con la programmazione didattica del consiglio di classe, tendendo presente la necessità di rispettare tempi di studio degli alunni.
Nel rapporto con gli alunni i docenti colloquiano in modo pacato e teso al coinvolgimento. Non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia.
ART. 9
Sul Progetto d’Istituto: (POF)
L’Istituto garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione annuale del Piano per l’offerta formativa (POF).
Il POF, di cui al precedente comma 1, contiene le scelte educative ed organizzative dell’Istituto. Esso costituisce, nella forma e nel contenuto, un atto deliberativo con valore normativo per l’intera comunità scolastica.
Il POF, integrato dal regolamento d’Istituto di cui al successivo art. 10, definisce in modo razionale e produttivo il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dai competenti organi della scuola.
Il POF in particolare regola l’uso delle risorse d’Istituto e la pianificazione delle attività di sostegno, di recupero, di orientamento e di formazione integrata. Contiene, inoltre, i criteri relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei docenti alle stesse, alla formulazione dell’orario del personale docente e A.T.A. (amministrativo, tecnico, ausiliario), alla valutazione complessiva del servizio scolastico.
Il POF indica, infine il calendario di massima delle riunioni degli organi collegiali per l’anno scolastico in corso.
ART. 10
Sul Regolamento d’Istituto
Il Regolamento d’Istituto è parte integrante del POF e con quest’ultimo assolve i compiti di cui al comma 3 del precedente art. 9.
Il Regolamento d’Istituto in particolare comprende le norme relative a:
vigilanza sugli alunni;
comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni;
uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;
conservazione delle strutture e delle dotazioni;
modalità di comunicazione con studenti e genitori con riferimento ad incontri con i docenti, di mattina e di pomeriggio (prefissati e/o per appuntamento);
modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, organizzate dalla scuola o richieste da studenti e genitori, dal comitato degli studenti e dei genitori, del consiglio di classe e del consiglio d’istituto;
pubblicizzazione degli atti.
ART. 11
Sull’informazione dell’utenza circa il POF
L’Istituto si impegna, nei limiti del possibile, a redigere il POF entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico a cui si riferisce.
La pubblicizzazione del POF avverrà mediante affissione all’Albo d’Istituto entro la settimana successiva all’inizio delle lezioni.
Copia del POF è depositata presso l’ufficio di segreteria dell’istituto. Presso il medesimo ufficio è possibile richiedere una duplicazione del POF al costo indicato dall’apposita delibera del Consiglio di Istituto.
ART. 12
Sulla Programmazione Educativa e Didattica
L’Istituto garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione della Programmazione Educativa e Didattica.
La programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei Docenti, progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineati nei programmi. Al fine di armonizzare l’attività dei consigli di classe, individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e valutazione dei percorsi didattici. Sulla base dei criteri espressi dal Consiglio d’istituto, elabora le attività riguardanti l’orientamento, la formazione integrata, i corsi di recupero, gli interventi di sostegno.
La programmazione didattica, elaborata ed approvata dal consiglio di classe:
delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli interventi operativi;
utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative indicati dal consiglio di classe e dal collegio dei docenti;
è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”.
ART. 13
Sull’informazione dovuta all’utenza circa la Programmazione Educativa e Didattica
L’Istituto si impegna a redigere la programmazione educativa e didattica entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico a cui si riferisce.
La pubblicizzazione della programmazione educativa e didattica avviene mediante affissione all’ albo d’istituto entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni.
Copia della programmazione educativa e didattica è depositata presso l’ufficio di segreteria. Presso il medesimo ufficio è possibile richiedere una duplicazione del POF al costo indicato dall’apposita delibera del Consiglio d’istituto.
ART. 14
Sul Contratto Formativo
Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero consiglio di classe e la classe, gli organi dell’Istituto, i genitori, gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico.
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti dai diversi livelli istituzionali:
l’allievo deve conoscere: gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo, il percorso per raggiungerli, le fasi del suo curricolo;
il docente deve: esprimere la propria offerta formativa, motivare il proprio intervento didattico, esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;
il genitore deve: conoscere l’offerta formativa, esprimere pareri e proposte, collaborare nelle attività.
ART. 15
Sulla qualità dei servizi amministrativi
L’Istituto si impegna a garantire, fissandone e pubblicandone gli standard, e facendoli osservare e rispettare, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:
celerità delle procedure;
trasparenza;
informatizzazione dei servizi di segreteria;
tempi di attesa agli sportelli;
flessibilità degli orari degli uffici e contatto con il pubblico.
ART. 16
Sugli standard relativi alle procedure amministrative
La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni e nell’orario indicati nel progetto educativo d’istituto e pubblicizzati mediante affissione all’albo d’istituto.
La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura d’iscrizione alle classi in un massimo di 10 minuti dalla consegna delle domande.
Il rilascio di certificati è effettuato nell’orario di apertura degli uffici di segreteria al pubblico, indicato nel progetto educativo d’istituto e pubblicizzato mediante affissione all’albo d’istituto, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi.
Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista” a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.
I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal capo d’istituto o dai docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio.
Gli uffici di segreteria – compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo – garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. Il predetto orario viene adottato e indicato nel progetto d’istituto con delibera del consiglio d’istituto. La sua pubblicazione avviene mediante affissione all’albo d’istituto entro otto giorni dalla data di adozione della delibera medesima.
L’ufficio di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di apertura al pubblico e indicato nel progetto educativo d’istituto con delibera del consiglio d’istituto. La sua pubblicazione avviene mediante affissione all’albo d’istituto entro otto giorni dalla data di adozione della delibera medesima.
L’Istituto assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
Qualora si renda necessario, ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si possono modificare gli standard prefissati con apposita delibera del consiglio d’istituto, da rendere pubblica, mediante affissione all’albo d’istituto e comunicazione scritta agli operatori scolastici, agli alunni e ai genitori.
ART. 17
Sui criteri per l’informazione dell’utenza
L’Istituto garantisce, mediante apposite indicazioni contenute nel progetto educativo d’istituto e affissione all’albo d’istituto, la pubblicizzazione di:
tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e dislocazione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, A.T.A.);
organigramma degli uffici (presidenza, vice presidenza e servizi);
organigramma degli organi collegiali;
organico del personale docente e A.T.A.;
albi d’istituto.
L’Istituto provvede inoltre alla predisposizione dei seguenti spazi:
bacheca sindacale;
bacheca degli studenti;
bacheca dei genitori
L’Istituto garantisce la presenza presso l’ingresso e presso gli uffici di operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.
Tutti gli operatori scolastici (personale direttivo, personale docente, personale amministrativo, personale tecnico e ausiliario) devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per l’intero orario di lavoro.
ART. 18
Sulle condizioni ambientali della scuola
L’Istituto garantisce, per quanto di sua competenza, la pulizia e la sicurezza dell’ambiente scolastico.
A tal fine l’Istituto individua i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali, e ne dà informazione all’utenza attraverso il progetto educativo d’Istituto:
numero, dimensione (superficie, cubatura e numero degli alunni) e dotazioni (cattedre, banchi, lavagne, armadietti, etc.) delle aule dove si svolge la normale attività didattica;
numero, tipo, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni (macchine e attrezzatura, posti alunno etc.), orario settimanale di disponibilità e di utilizzo effettivo delle aule speciali e dei laboratori;
numero, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni e media delle ore di utilizzazione settimanale distinta per attività curricolari e per attività extracurricolari delle palestre;
numero, dimensioni, con indicazione del numero massimo di persone contenibile, dotazione delle sale (posti a sedere, microfoni, schermi per proiezione etc.) e media delle ore di utilizzazione settimanale distinta per attività curricolari ed extracurricolari delle sale riunioni;
numero, dimensione e dotazioni dei locali di servizio (per fotocopie, per stampa, sala docenti etc.);
numero, dimensioni, dotazioni di libri e riviste, orario settimanale di apertura e modalità di consultazione e il prestito delle biblioteche;
numero dei servizi igienici, con indicazione dell’esistenza di servizi igienici per handicappati;
esistenza di barriere architettoniche;
esistenza di ascensori e montacarichi;
esistenza e descrizione di spazi esterni attrezzati e non (posteggi, impianti sportivi etc.)
I fattori di qualità di cui al comma 2 del presente articolo devono essere riferiti a ciascuna delle sedi che facciano parte della stessa istituzione.
ART. 19
Sulle procedure per i reclami
L’Istituto si impegna a ricevere eventuali reclami provenienti dall’utenza circa il servizio scolastico di cui è responsabile e a rispondere nei modi e nei tempi indicati dai successivi commi.
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti, pena la loro nullità.
I reclami anonimi se non circostanziati, non sono presi in considerazione.
Il capo d’istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non sia di competenza del capo d’istituto, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. Annualmente, il capo d’istituto formula per il consiglio una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del consiglio sull’anno scolastico.
ART. 20
Sui criteri di valutazione del servizio scolastico
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una valutazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale e agli studenti.
I questionari di cui al comma 1 vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio e devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.
Nella formulazione delle domande, possono essere utilizzati indicatori fornita dagli organi della amministrazione scolastica e degli enti locali.
I questionari dovranno essere distribuiti ai soggetti interessati secondo modalità e tempi indicati nel progetto educativo d’istituto, e comunque entro e non oltre la terzultima settimana di lezioni.
Alla fine di ciascun anno scolastico, il collegio dei docenti redige una relazione sull’attività formativa della scuola che viene sottoposta all’attenzione del consiglio d’istituto.
ART. 21
Sull’attuazione e applicazione della presente Carta
Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.
Il Ministro della pubblica istruzione cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione della presente Carta.
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