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Codice Disciplinare
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Si comunica che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n.2 del 17/2/2014, registrata dalla Corte dei Conti il 19/03/2014, ha fornito indicazioni interpretative del Decreto Legge 101/2013 convertito in L. 125/2013, riguardo alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
A seguito dell’entrata in vigore della norma, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di permessi brevi. La giustificazione dell’assenza avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
Solo nel caso in cui alla visita specialistica si accompagni una incapacità lavorativa, da certificare da parte del medico nei modi consueti, si potrà ricorrere all’istituto di assenza per malattia.
Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, sarà sufficiente anche un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza – redatte e trasmesse come sopra indicato – dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate e ore. In questi casi l’attestazione di presenza dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.
Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia alla circolare citata, che si allega in copia.
Allegati:
Circolare n.2_2014 Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto del 19 febbraio 2014 concernente “Modalità per l’accesso gratuito del personale docente nei msei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014 in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 128/2013.
Il citato decreto prevede all’Art. 1 l’accesso gratuito del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale, gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento attestante l’appartenenza alle suddette categorie, nonchè l’attività professionale in corso di svolgimento.
A questo scopo il Ministero ha predisposto un modello di documentazione che dovrà essere esibito dai docenti alle biglietterie dei musei e dei siti ai fini dell’attestazione dell’appartenenza alle suddette categorie, unitamente al documento valido di identificazione.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a voler compilare e rilasciare il modello di documentazione al personale in servizio presso le proprie istituzioni scolastiche con incarico a tempo indeterminato o determinato.
Circolare Ministeriale del 09-04-2014
Modello di documentazione per l’accesso gratuito ai musei
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali offre Suggerimenti e consigli per un uso intelligente della Rete.
Linee Guida del Garante della Privacy del 28/05/2014
Relazione annuale relativa al 2013 del presidente Soro, garante per la privacy
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